Che cos’è il patrocinio a spese dello Stato? Il patrocinio a spese dello Stato (c.d. “gratuito patrocinio”) serve per garantire la difesa in giudizio a chi ha un basso reddito e non può sostenere le spese del processo. Esso consente di farsi assistere e rappresentare da un avvocato senza dover pagare le spese legali e le altre spese processuali. Tali spese, infatti, vengono pagate dallo Stato o esentate con la prenotazione a debito. Per ottenere questo beneficio è necessario presentare una domanda all’Autorità competente, la quale deciderà se ammettere o meno il richiedente in base ai suoi requisiti reddituali.
Quali requisiti sono richiesti? Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso sia ai cittadini italiani sia agli stranieri, comunitari o extracomunitari. Condizione necessaria è avere un reddito annuo imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, non superiore ad € 12.838,01, risultante dall’ultima dichiarazione; i limiti di reddito sono adeguati ogni due anni alle variazioni ISTAT dell’ indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati). Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nello stesso periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante. Ai fini della determinazione del limite di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità (per esempio diritto al nome, modifica stato civile, etc.), oppure nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui convivente. Per la sola materia penale è prevista l’elevazione del suddetto limite reddituale di euro 1.032, 91 per ogni familiare a carico. In caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, il richiedente è esposto a gravi responsabilità penali, sanzionate con la reclusione (da 1 a 6 anni e otto mesi) e con multa da euro 309,87 a euro 1.549,37.
In quali giudizi è ammesso? Il patrocinio a spese dello Stato è consentito per la sola difesa processuale e non è ammesso per l’assistenza extragiudiziale (che comprende la consulenza e l’attività svolta dall’avvocato al di fuori di un giudizio). Il patrocinio a spese dello Stato è ammesso nel processo penale, nel processo civile, nel processo amministrativo, nel processo contabile, nel processo tributario e di volontaria giurisdizione. L’ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni grado e per ogni fase e stato del processo ed anche per tutti quei processi, derivati ed incidentali, comunque connessi a quella per cui vi è stata l’ammissione al beneficio del patrocinio (nel penale, salvo che nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza: in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio). Nel processo civile, se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione e deve perciò proporre una nuova istanza di ammissione per l’appello o il reclamo.